Il servizio è rivolto a:
Sono considerati fattori di pregiudizio per un minore:
L’art. 31 del Testo Unico sull’Immigrazione – DLG 286/98 riconosce al Tribunale per i minorenni il potere di autorizzare il rilascio di un permesso di soggiorno ai genitori di un minore straniero, qualora sussistano particolari esigenze di tutela .
Secondo l’Art.31, comma 3 : “Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l’ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico. L’autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia.”
Questo tipo di autorizzazione, di durata pari al periodo determinato con specifico decreto dal Tribunale per i minorenni, consente al genitore di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno che permette di svolgere attività lavorativa.
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